(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)
Gli obblighi sono evidenziati dall’Art.17/1 lett.a nonchè dall’Art.71 del D.Lgs.81/2008 (TESTO UNICO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO), dal D.Lgs. n°17/2010 (DIRETTIVA MACCHINE) e dalla più recente LEGGE 215/2021-CAPO III tenendo conto anche dell’Art.2087 del c.civile e dell’Art.437 del c.penale.
Alla luce di quanto sopra, si riscontra che il DATORE DI LAVORO oppure il DIRIGENTE in collaborazione con il proprio R.S.P.P., hanno la totale responsabilità nei confronti dell’incolumità, della salute e della sicurezza del personale impiegato nell’ambito aziendale (nonché dei terzi che possano avere l’accesso), ciò indipendentemente dalla eventuale marcatura CE (prevista dalla DIRETTIVA MACCHINE), dall’anno di costruzione delle apparecchiature e dalle loro condizioni di utilizzo sia in normale produzione che in manutenzione.
Allo scopo di affrontare le problematiche connesse con tali obblighi, l’AZIENDA deve effettuare entro un termine dichiarato, una nuova specifica valutazione di tutti i rischi e delle mancate rispondenze alle leggi comunitarie vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni al fine di disporre di un quadro tecnico-economico-temporale utile per la loro programmazione e puntuale realizzazione con la formula “chiavi in mano”, disponendo alla fine degli interventi di una ASSEVERAZIONE mediante attestazione di Conformità con relativo FASCICOLO TECNICO come precisato dalla LEGGE, ove compaia anche il termine massimo di completamento degli adeguamenti che potranno essere eseguiti a cura di HERMES ITALIA.
Fra gli obblighi, (recentemente evidenziati anche in numerose sentenze della Cassazione) compaiono quelli di fornire al personale addetto ed ai PREPOSTI un’adeguata specifica formazione, informazione ed addestramento tecnico riguardanti i rischi ai quali vengono esposti durante le lavorazioni (come previsto dagli Art.19 e 36 del D.Lgs.81/2008), inoltre “tutto il sistema formativo deve basarsi su criteri ritenuti essenziali per garantirne l’incolumità e la salute in quanto una mancata o non efficace informazione o controllo vengono equiparati all’assenza di altri presidi di sicurezza in particolari situazioni di pericolo. (RISCHI RESIDUI non più ammessi)
La vigilanza e la verifica di tali prescrizioni è esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro che le promuovono e le coordinano sul piano operativo grazie all’apporto di un contingente ispettivo di oltre 1.000 unità attingendolo dal personale dell’Arma dei carabinieri e di altre Organizzazioni territoriali, con pesanti sanzioni che possono arrivare alla chiusura cautelativa dei Reparti interessati.
L’obbiettivo è la riduzione drastica degli inaccettabili 1200 decessi e oltre 3500 infortuni gravi ogni anno dovuti a palesi violazioni delle vigenti Leggi antinfortunistiche.